Dichiarazione di ospitalità
Ricezione dichiarazioni di ospitalità
A chi è rivolto
A tutti i cittadini stranieri extraeuropei
Descrizione
Ricezione della dichiarazione di ospitalità
Come fare
Compilare il modello di dichiarazione a firma del proprietario dell’alloggio/titolare contratto di locazione e trasmetterlo a mezzo raccomandata A/R, posta elettronica esclusivamente certificata, personalmente presso gli Uffici in orario di apertura al pubblico, entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità.
Alla dichiarazione (disponibile nella modulistica correlata) va allegata la fotocopia del passaporto dello straniero, se posseduto, in particolare delle pagine che riportano i dati anagrafici, il visto o il timbro d'ingresso.
Cosa serve
Compilare e sottoscrivere il modello, allegando i documenti d’identità del dichiarante e di tutti i soggetti ospitati (dev’essere presentato un titolo idoneo alla permanenza dello straniero sul territorio nazionale quale passaporto con visto d’ingresso o permesso di soggiorno)
Cosa si ottiene
Attestazione di trasmissione di dichiarazione di ospitalità.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
In tempo reale
Costi
Il servizio è gratuito.
Ulteriori informazioni
E’ necessario informare gli Uffici Comunali (Sindaco/Vigile) in caso di ospitalità data a stranieri presenti sul nostro territorio, entro 48 ore dal loro arrivo.
Ai sensi dell'art. 7 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro”.